Ordinanza circolazione – n. 5-2023 – chiusura strada funtana melone

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Ordinanza circolazione - n. 5-2023 - chiusura strada Funtana Melone

Data:

30 Novembre 2023

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Descrizione

ORDINANZA N. 05 DEL 30/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota del 30-11-2023, inoltrata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Geom. Antonio Carbini, con la quale si chiede la chiusura al traffico veicolare nella strada comunale Su Padru in località Funtana Melone, per il periodo dalle ore 8,00 del 05 dicembre alle ore 18,00 del 15 dicembre 2023, per l'esecuzione di lavori urgenti di demolizione e ricostruzione cavalcafosso pericolante;

CONSIDERATO che per poter effettuare i lavori di cui sopra, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, occorre regolamentare il traffico veicolare con l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta nella zona suindicata.

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

VISTA la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ORDINA

1. l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta, a tutte le categorie di veicoli nella strada comunale Su Padru in località Funtana Melone per il periodo:
dalle ore 8,00 del 05 dicembre alle ore 18,00 del 15 dicembre 2023
Sarà cura dell'Impresa esecutrice dei lavori, posizionare la relativa segnaletica stradale in attuazione della vigente normativa (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di

esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).
Agli agenti della forza pubblica spetta il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, in applicazione dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel termine di decadenza di sessanta giorni, o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi del Codice della Strada.

La presente ordinanza pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente è immediatamente efficace, ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla a pena di Legge.

Bulzi, lì 30/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adonella Oggiano

Ultimo aggiornamento: 19/11/2024, 17:30

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